Statuto Fourchette verte Ticino

 

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TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONI, SCOPI E ATTIVITÀ

Articolo 1 – Denominazione e sede

1 A norma dell’art. 60 segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata “Fourchette verte Ticino” (di seguito FV-TI) con sede a Vezia.

2 L’associazione funge da sezione cantonale della Federazione Fourchette verte Suisse.

 

Articolo 2 – Finalità

1 FV-TI si prefigge di sviluppare l’offerta di pasti equilibrati e sani nei luoghi di ristorazione, attraverso in particolare l’attribuzione dell’apposito marchio di qualità nutrizionale Fourchette verte (in seguito FV).

2 FV-TI diffonde le conoscenze di alimentazione equilibrata poiché essa rappresenta un tassello fondamentale della promozione della salute e della prevenzione delle malattie.

 

Articolo 3 – Attività

L’associazione svolge in particolare le attività seguenti.

1.             Attribuzione del marchio e verifica regolare del rispetto dei criteri di qualità.

2.             Valorizzazione delle strutture portatrici del marchio FV.

3.             Organizzazione di corsi di formazione.

4.             Offerta di consulenza ed educazione alimentare.

5.             Informazione alla popolazione sull’alimentazione sana. 

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TITOLO SECONDO

MEMBRI

Articolo 4 – Membri

1 Membri attivi: persone giuridiche che hanno ottenuto il marchio FV in Ticino. Con l’attribuzione del marchio esse aderiscono all’associazione.

2 Membri passivi: persone fisiche o giuridiche che sostengono idealmente FV-TI. La richiesta d’adesione va rivolta al presidente[1].

3 Membri attivi e passivi versano una specifica quota sociale annua, decisa dall’assemblea.

Articolo 5 – Dimissioni ed esclusione di membri

1 Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta per la fine dell’anno sociale in corso, con un preavviso di tre mesi.

2 Il Comitato può decidere l’esclusione di un membro per motivi di contrasto con il presente statuto. Il membro escluso ha diritto di essere sentito dal Comitato. Egli può presentare ricorso all’Assemblea generale dei soci entro quindici giorni dalla decisione del Comitato.

 

Articolo 6 – Responsabilità

Per i debiti dell’associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri. I membri non hanno alcun diritto sull’attivo sociale, neppure in caso di scioglimento dell’associazione e conseguente liquidazione.

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TITOLO TERZO

RISORSE

 

Articolo 7 – Risorse

Le risorse dell’associazione sono:

a)            le quote sociali dei membri;

b)            i proventi dalla vendita di prestazioni;

c)             i contributi di enti pubblici;

d)            donazioni e lasciti di terzi.

TITOLO QUARTO

ORGANIZZAZIONE

 

Articolo 8 – Organi

Gli organi dellAssociazione sono:

a)            l’Assemblea generale dei membri;

b)            il Comitato;

c)             i Revisori dei conti;

d)            il Segretariato.

                                                         a) Assemblea generale

Articolo 9 – Assemblea generale ordinaria e straordinaria

1 L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea generale dei membri.

2 Un’assemblea generale ordinaria ha luogo nei sei mesi successivi alla chiusura di un esercizio annuo.

3 Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato o su richiesta di almeno un terzo dei membri attivi.

 

Articolo 10 – Competenze

L’Assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili:

a)             Elezione o revoca del Comitato, del Presidente nonché dei Revisori dei conti.

b)             Elaborazione e modifica degli statuti.

c)             Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori.

d)             Approvazione del rapporto annuale.

e)             Determinazione della quota sociale dei membri.

f)               Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni.

g)             Scioglimento e liquidazione dell’associazione.

 

Articolo 11 – Convocazione, decisioni

1 I membri sono invitati per iscritto (anche a mezzo posta elettronica) all’Assemblea generale con almeno 20 giorni di anticipo, con l’ordine del giorno.

2 L'Assemblea generale è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei membri attivi presenti ed è presieduta dal Presidente o da uno dei membri del Comitato.

3 Ogni membro attivo ha diritto a un voto. I membri passivi sono invitati all’Assemblea generale, possono intervenire ma non posseggono diritto di voto.

4 Essa decide a maggioranza semplice dei voti dei membri attivi presenti. Un membro può farsi rappresentare in Assemblea da un altro membro tramite delega scritta. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio. Per le decisioni relative alle lettere b) e g) dell’articolo 10 è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei membri attivi presenti.

                                                      b) Comitato

Articolo 12 – Composizione Comitato e Consiglio operativo

1.    Il Comitato è composto da 9 a 11 membri eletti in base alle loro competenze.

2.    I seguenti settori sono di regola rappresentati:

1)    Istituti sociali e luoghi di cura.

2)    Istituti scolastici.

3)    Aziende.

4)    Esercizi alberghieri e ristorazione.

5)    Cucina professionale.

6)    Dietetica.

7)    Medicina.

8)    Industria alimentare.

9)    Industria farmaceutica.

3.    I membri sono eletti per un periodo di tre anni e sono rieleggibili tre volte.

4.    Il Comitato elegge tra i suoi membri un vicepresidente.

5.    Presidente e Vicepresidente formano insieme il Consiglio operativo, il quale sostiene e verifica le attività svolte dal segretariato e rappresenta l’associazione verso terzi.

 

 Articolo 13 – Competenze

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1.    Assicurare, sostenere e facilitare l’attività dell’associazione.

2.    Assumere e licenziare il personale del Segretariato, nonché regolarne l’attività e la remunerazione.

3.    Decidere il preventivo annuo.

4.    Fissare tasse, emolumenti e salari.

5.    Convocare l’Assemblea generale dei membri.

6.    Decidere l’esclusione di un membro (art. 5 cpv. 2).

7.    Revocare, su proposta del Segretariato, il marchio di qualità FV.

8. Emanare i regolamenti e creare le commissioni necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’associazione.

 Il Comitato può delegare competenze al Consiglio operativo.

 

Articolo 14 – Sedute e convocazioni

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, ma almeno tre volte l’anno.

 

Articolo 15 – Decisioni

1 Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio.

2 Le decisioni del Comitato sono iscritte nel verbale firmato dal Presidente. Ogni membro del Comitato ne riceve una copia.

 

Articolo 16 – Diritto di firma

L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del Comitato. Il Presidente può farsi rappresentare dal Vicepresidente.

 

                                                    c)         Revisori dei conti

Articolo 17 – Revisori

L' Assemblea generale nomina annualmente un revisore dei conti. I revisori verificano i conti e presentano un rapporto scritto all’Assemblea generale dei membri sul conto economico e sul bilancio.

 

                                                    d)        Segretariato

Articolo 18 – Segretariato

Il Segretariato è l’organo operativo dell’associazione. Esso dispone di una propria sede e delle risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuitigli dal Comitato e dal Consiglio. Esso è responsabile dell’organizzazione del lavoro dell’associazione.

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TITOLO QUINTO

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 19 – Scioglimento

1 Lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’Assemblea generale nel corso di una seduta straordinaria, convocata con lettera indicante all’ordine del giorno lo scioglimento dell’associazione, almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea.

2 La decisione di scioglimento è valida soltanto se approvata da una maggioranza dei due terzi dei membri attivi presenti.

3 In caso di scioglimento, il patrimonio sarà destinato a un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

 

Articolo 20 – Liquidazione

L'Assemblea generale nomina uno o più liquidatori.

Estinti i debiti, il patrimonio dell’associazione disciolta è attribuito esclusivamente a enti che perseguono scopi analoghi a quelli dell’associazione stessa.

 

Articolo 21 – Entrata in vigore

Il presente statuto è accettato nell’ambito dell’Assemblea straordinaria del 6 dicembre 2023 ed entra immediatamente in vigore in questa data.

 

Il Presidente:                                                                                Per il Comitato:

 

Dr. Rinaldo Rossi                                               Diana Panizza Mathis

 

[1] Per semplificare la lettura si usa la forma maschile, che s’intende comprensiva anche di quella femminile.